
LEGGE 17 Luglio 2020, n. 77
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00095) (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/2020
DECRETO-LEGGE 19 Maggio 2020, n. 34
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180)
Dal 1° Gennaio 2021 sono in vigore le nuove disposizioni della LEGGE 17 Luglio 2020 n. 77 circa gli obblighi di licenza fiscale e registro di carico e scarico per i distributori minori.
b) all'articolo 25, comma 4, il quinto periodo e' sostituito dal seguente "Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacita' superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonche' gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui capacita' globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attivita' all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai medesimi soggetti e' attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con modalita' semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli."
Per i distributori con capacità a partire da 5.000 litri è obbligatoria la COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' all'Agenzia delle Dogane la quale assegnerà il CODICE IDENTIFICATIVO necessario per l'acquisto di carburante.
E' obbligatorio trascrivere tutti i rifornimenti sul Registro di Carico e Scarico semplificato da presentare durante i controlli da parte dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei militari della Guardia di Finanza.
Per capacita' inferiori a 5000 litri nulla cambia rispetto alla normativa attualmente vigente.
Abbiamo già disponibili tutte le soluzioni per compilare il Registro di Carico e Scarico evitando gli errori e con la massima precisione anche in maniera automatica per prevenire problemi relativi ad incertezze di misurazione:
- ASTE METRICHE
per la lettura manuale del livello con la massima precisione.
- SONDE ELETTRONICHE
con trasmissione diretta dei dati direttamente su PC.
- SOFTWARE DEDICATI
semplici da utilizzare per la compilazione automatica del Registro.
Per chi decidesse di non adottare il Registro di Carico e Scarico, sono disponibili serbatoi da 4.985 litri o inferiori.
Per tutti i riferimenti normativi si riportano i links al sito della Gazzetta Ufficiale:
- LEGGE 17 Luglio n. 77 sul sito della Gazzetta Ufficiale:
- DECRETO-LEGGE 19 Maggio 2020 n. 34 sul sito della Gazzetta Ufficiale:
- CIRCOLARE 03 Dicembre 2020 n. 47 sul sito dell'Agenzia Dogane Monopoli:
SE DESIDERI RICEVERE L'ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI: